Sez. 1, Sentenza n. 6934 del 25/07/1994 (Rv. 487507 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - MONTI DI CREDITO SU PEGNO (OPERAZIONI DI PEGNO; PEGNI RUBATI O SMARRITI) | Pegno - Sottrazione a seguito di rapina - Responsabilità dell'istituto depositario - Limite.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - MONTI DI CREDITO SU PEGNO (OPERAZIONI DI PEGNO; PEGNI RUBATI O SMARRITI)
Con riguardo a contratto di prestito su pegno con istituto di credito all'uopo autorizzato, nell'ipotesi di sottrazione del pegno a seguito di rapina, la responsabilità dell'istituto depositario, quale custode della cosa costituita in pegno, è limitata al "valore di stima" del bene, in forza dell'art. 45 R.D. n. 1279 del 1939, ma l'indicata stima deve essere rapportata al "valore commerciale" che il bene andato perduto aveva al momento della concessione del prestito (non necessariamente coincidente con l'originario prezzo di acquisto dello stesso sostenuto dal debitore), aumentato di un quarto e dedotto il credito dell'istituto per capitale, interessi ed altri accessori, in base all'art. 39 R.D. cit., dovendosi unitariamente interpretare le indicate norme regolamentari (esplicitamente mantenute in vigore dall'art. 161 D.Lgs. n. 385 del 1993 contenente il T.U. leggi in materia bancaria e creditizia), le quali, pur innovative rispetto alla legge n. 745 del 1938 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, sono complementari ed integrative della stessa e, pertanto, legittime, rientrando nei limiti della delegazione di cui all'art. 35 legge cit. (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima una limitazione della responsabilità dell'istituto di credito su pegno rapportata ad una sottostima della cosa data in pegno, ritenendo disapplicabile e, quindi, violando l'art. 39 R.D. cit.).
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1926 num. 100 art. 3, Legge 10/05/1938 num. 745 art. 35, Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 39, Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 45, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)