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Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 18/07/2003 (Rv. 565231 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Pretore - Entrata in vigore del D.Lgs. sul giudice unico - Questioni di competenza tra pretore e tribunale - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565231-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

In forza del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con cui l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario, giudice unico di primo grado, senza eccezione per le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, vengono a perdere rilevanza giuridica le questioni di competenza tra pretore e tribunale basate sulla precedente disciplina in materia. Ne consegue che la sopravvenuta competenza, per effetto di detto "ius superveniens", del tribunale, svolge effetti sananti in ordine alla sua originaria incompetenza, la quale non è più idonea ad inficiare la pronuncia emessa da detto tribunale, ed in fase di impugnazione della corte d'appello, tanto più che il principio di economia processuale, di cui è parte l'interesse (ora coperto dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Cost.) alla spedita definizione dei giudizi, vieta qualsiasi inutile reiterazione di attività processuali, e quindi preclude l'emanazione di una pronuncia che, nel cassare la sentenza perché emanata da un giudice incompetente, abbia l'effetto di rimettere le parti davanti allo stesso giudice divenuto "medio tempore" competente. (Principio espresso in relazione ad una controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione tacita familiare in agricoltura, per la quale era stato adito, erroneamente, il tribunale, anziché il pretore in funzione di giudice del lavoro, il quale era competente, conformemente a quanto si verificava per l'impresa familiare, vertendosi in tema di rapporti di collaborazione tra i diversi componenti della famiglia e ricorrendo il carattere della parasubordinazione nell'attività svolta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2140, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)