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Sez. 1, Sentenza n. 921 del 16/02/1989 (Rv. 461913 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE IN AGRICOLTURA - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461913-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE IN AGRICOLTURA - COMPETENZA DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.*

La controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione tacita familiare in agricoltura ed il correlativo pagamento dei relativi utili rientra nella Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro preveduta dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., atteso che la riconducibilità della comunione tacita allo schema ed alla disciplina dell'impresa familiare (salva per questa parte l'applicabilità degli Usi) non trova deroga con riguardo alla circostanza che il lavoro del componente della famiglia sia prestato in una comunione, cioè in un'impresa collettiva che persegue la finalità di realizzare il beneficio dei singoli componenti, non comportando l'esclusione della natura di impresa bensì, al tempo stesso, permettendo di individuare nella collaborazione personale fornita, in modo continuativo e coordinato, dai singoli appartenenti alla comunione familiare, quel rapporto associativo che costituisce il presupposto della indicata Competenza del pretore. (V 2295/87, mass n 451502; (V 2012/81, mass n 412732; (V 2012/81, mass n 412731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)