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Sez. L, Sentenza n. 19226 del 21/09/2011 (Rv. 619097 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno e prestazioni concesse a seguito di invalidità per cause di guerra di lavoro o di servizio - Cumulo - Esclusione - Facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole - Condizioni - Titolarità dei diritti - Sufficienza.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619097-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni per inabilità lavorativa, l'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (nel testo modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto - previo - riconoscimento di uno soltanto di essi.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)