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Sez. L, Sentenza n. 5407 del 05/03/2010 (Rv. 612907 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità mensile di frequenza ed indennità di accompagnamento - Cumulabilità delle prestazioni - Esclusione - Facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole - Conseguenze - Accertamento giudiziale della titolarità dei due diritti - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612907-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3 della legge n. 289 del 1990, nel prevedere che l'indennità mensile di frequenza non è concessa ai minori che hanno titolo o beneficiano dell'indennità di accompagnamento, ferma restando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, va interpretato nel senso che la legge concede il diritto di opzione, non fra due prestazioni assistenziali, bensì per il trattamento economico più favorevole. Ne consegue che la titolarità dei due diversi diritti, presupposto per l'esercizio dell'opzione, può essere accertata in giudizio senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)