Sez. 4, Sentenza n. 39527 del 06/07/2016 Cc. (dep. 23/09/2016) Rv. 267896 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Spese processuali - Condanna in favore della parte civile - Condizioni - Costituzione antecedente il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, successivamente al deposito in cancelleria della richiesta di patteggiamento corredata dal consenso dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)