Sez. 4, Sentenza n. 8851 del 05/07/1994 Ud. (dep. 08/08/1994) Rv. 200129 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile | Potere del giudice di valutare l'ammissibilità o la fondatezza della domanda per le restituzioni o per il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile costituita - Esclusione - Spese sostenute dalla parte civile - Pronuncia del giudice allo stato degli atti - Facoltà dei soggetti, nei cui confronti vi è stata la costituzione di parte civile, di sollevare in sede civile ogni possibile eccezione o di proporre domande riconvenzionali nei riguardi di chi ha esercitato, nel giudizio penale, l'azione civile - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora vi sia costituzione di parte civile, il giudice non può valutare in alcun modo l'ammissibilità o la fondatezza della domanda per le restituzioni o per il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile costituitasi - La pronuncia sulle spese va disposta allo stato degli atti, per il solo fatto che, al momento dell'emissione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., sia già avvenuta la costituzione di un soggetto quale parte civile. Essa non implica alcuna decisione sulla domanda proposta da detta parte sicché resta impregiudicata la facoltà dei soggetti, nei cui confronti vi è stata la costituzione di parte civile, di sollevare dinanzi al competente giudice civile ogni possibile eccezione o di proporre anche domande riconvenzionali nei riguardi di chi, in sede penale, ha esercitato, prima della sentenza di patteggiamento, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno - (Nella fattispecie, la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. era stata censurata con ricorso per cassazione limitatamente alla liquidazione delle spese alla parte civile costituita, sotto il profilo che questa, quale convivente "more uxorio" del defunto, non poteva vantare la lesione di alcun diritto soggettivo verificatasi in conseguenza della morte della vittima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)