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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16592 del 21/07/2014 (Rv. 632330 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto - Preventiva presentazione di domanda amministrativa all'ente competente - Individuazione - Mancanza - Conseguenze - Improponibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto "fatti" la cui esistenza è solo a lui nota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)