Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014 (Rv. 629924 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Fondo volo INPS - Iscrizione - Domanda amministrativa - Necessità - Istanza di ricongiunzione - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e segg. cod. proc. civ., nelle quali sono comprese quelle relative al Fondo volo, gestito dall'INPS, l'istanza amministrativa di iscrizione, rivolta all'istituto previdenziale, è presupposto della domanda giudiziale e non può essere sostituita da altri adempimenti, quali la richiesta di ricongiunzione di contributi versati in altre gestioni. Ne consegue che la mancanza di istanza amministrativa comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, e, quindi, la nullità degli atti del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)