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Sez. L, Sentenza n. 6314 del 05/12/1979 (Rv. 403044 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - IN USO DELLE PROVINCE DEL LAZIO - DISCIPLINA APPLICABILE - AFFRANCAZIONE DA PARTE DEL COLONO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONCEDENTE, DELLA SUA POSIZIONE DI ENFITEUTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403044-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - IN USO DELLE PROVINCE DEL LAZIO - DISCIPLINA APPLICABILE - AFFRANCAZIONE DA PARTE DEL COLONO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONCEDENTE, DELLA SUA POSIZIONE DI ENFITEUTA - IRRILEVANZA.*

La legge 25 febbraio 1963 n 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio, nel tipizzare il rapporto di Colonia ad meliorandum in uso nelle campagne del Lazio, ha fatto rinvio alla normativa dell'enfiteusi, ma questa, come emerge dalla stessa formulazione usata nel primo comma dell'art 1 - in base al quale sono applicabili a tali rapporti 'oltre le norme della presente leggè quelle contenute nel titolo quarto del libro terzo del codice civile - e operativa nei limiti della sua compatibilita con la legge stessa. Pertanto, avendo riconosciuto detta legge all'art 3 il diritto del colono all'affrancazione, anche in deroga all'art 971 cod civ, tale diritto e esercitabile anche qualora il concedente eccepisca di essere a sua volta un enfiteuta, per la inapplicabilita al rapporto di Colonia predetto della disposizione di cui all'art 968 cod civ che sancisce l'inammissibilita della subenfiteusi. (V 3004/74, mass n 371453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 968, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)