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Sez. 4, Sentenza n. 10531 del 06/12/2013 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 259208 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Revoca della sentenza ex art. 434 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259208-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

In tema di processo minorile, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui all'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., in forza del disposto dell'art. 1 del medesimo d.P.R.; dal che consegue anche la necessità di adottare modalità applicative dell'art. 434 cod. proc. pen. adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)