Sez. 1, Sentenza n. 29864 del 29/12/2011 (Rv. 620926 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Ordine del cliente di compiere acquisti ad alto rischio - Investitore non professionale - Notizie di stampa circa la rischiosità dei titoli - Concorso di colpa del cliente - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)