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Sez. 1, Sentenza n. 7922 del 17/04/2015 (Rv. 635022 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Gestione patrimonio mobiliare - Ordine, ancorchè vincolante, di cliente non professionale per investimento, poi rivelatosi dannoso, particolarmente rischioso - Responsabilità dell'intermediario finanziario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635022-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di gestione di patrimonio mobiliare, è configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso (nella specie, l'impiego dell'intero ed ingente patrimonio dello stesso per l'acquisto di un unico titolo obbligazionario di una piccola società emittente, avente sede in Islanda, da tempo in conclamata crisi), atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico, per giusta causa, qualora non ravvisi tale adeguatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)