Sez. 1, Sentenza n. 4280 del 05/07/1980 (Rv. 408144 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI MOVIMENTI DI TERRA OD ALTRE ATTIVITA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI MOVIMENTI DI TERRA OD ALTRE ATTIVITA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Il contratto, con il quale l'appaltatore di opere stradali od autostradali conferisca in subappalto ad altro imprenditore l'esecuzione di determinati lavori, ancorche riguardanti 'movimenti di terrà , ovvero attivita di alta specializzazione esorbitanti dalle normali possibilita dell'appaltatore medesimo, puo ritenersi 'occorrentè alla realizzazione delle predette opere, e, come tale, ammesso a godere dei benefici fiscali previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, solo quando abbia ricevuto l'approvazione della stazione appaltante, a norma dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F (testo unico sui lavori pubblici), in Forma scritta, nonche in via preventiva e specifica, e, cioe, dopo che l'appaltatore ne abbia fatto richiesta con riguardo al contratto stesso e prima della sua stipulazione. Al fine indicato, pertanto, non e sufficiente un'approvazione meramente verbale, ne un'approvazione concessa 'a posteriorì ed a titolo di ratifica, ne un'autorizzazione generica alla stipulazione di subappalti, contenuta nel capitolato d'appalto. (V 2165/79, mass n 398514; (V 5381/78, mass n 395150).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)