Sez. U, Sentenza n. 4001 del 05/07/1982 (Rv. 421960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALIDITÀ EX ARTT. 20 E 21 DELLA LEGGE N. 1639 DEL 1936 - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALIDITÀ EX ARTT. 20 E 21 DELLA LEGGE N. 1639 DEL 1936 - PRESUPPOSTI.*
In tema d'imposte sui trasferimenti di ricchezza, la validità dell'avviso di accertamento, ai sensi e nel vigore degli artt. 20 e 21 del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, postula l'indicazione dello ufficio impositore, del soggetto obbligato, dell'atto sottoposto a tassazione, del bene trasferito con lo stesso, del valore dichiarato e di quello attribuito dall'ufficio, non anche l'individuazione del titolo, con la qualificazione giuridica del negozio soggetto a registrazione. (V 266/81, mass n 410682).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)