Sez. 1, Sentenza n. 266 del 13/01/1981 (Rv. 410682 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Nella disciplina anteriore alla riforma tributaria l'art 1 della legge 5 gennaio 1956 n 1, trasfuso poi nell'art 37 del DPR sulle imposte dirette 29 gennaio 1958 n 645, non aveva introdotto, in via generale nell'ordinamento tributario, l'Obbligo di motivare analiticamente e contestualmente gli avvisi di accertamento di imposta. Conseguentemente, ad integrare la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza erano sufficienti, ai sensi degli artt 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, l'indicazione dell'ufficio impositore, del soggetto obbligato a corrispondere l'importo, dell'atto sottoposto a tassazione, del bene o dei singoli beni trasferiti con tale atto, del valore dichiarato e di quello che l'ufficio reputava di attribuire a quei beni o ad alcuno di essi, con l'avvertimento espresso della facolta del contribuente di ricorrere entro trenta giorni alla commissione distrettuale; ne l'ufficio aveva l'Obbligo, in caso di trasferimento con lo stesso atto di piu beni immobili distinti, di indicare separatamente nell'avviso di accertamento il valore attribuito a ciascuno di essi, quando nell'atto fosse stato dichiarato un valore complessivo. (V 5842/78, mass n 395672; (V 1888/72, mass nn 358947 e 358948; (V 2719/71, mass n 353887).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)