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Sez. 3, Sentenza n. 8260 del 13/09/1996 (Rv. 499576 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel danno alla salute - Liquidazione distinta rispetto alle altre voci componenti il danno biologico - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499576-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il cosiddetto danno alla vita di relazione rientra nel danno alla salute (danno biologico) e va liquidato solo a tale titolo: è tuttavia consentito al giudice procedere ad una liquidazione distinta rispetto alle altre voci di danno componenti il danno biologico.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)