Sez. 3, Sentenza n. 8260 del 13/09/1996 (Rv. 499576 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel danno alla salute - Liquidazione distinta rispetto alle altre voci componenti il danno biologico - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il cosiddetto danno alla vita di relazione rientra nel danno alla salute (danno biologico) e va liquidato solo a tale titolo: è tuttavia consentito al giudice procedere ad una liquidazione distinta rispetto alle altre voci di danno componenti il danno biologico.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)