Sez. 3, Sentenza n. 9170 del 05/11/1994 (Rv. 488400 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel danno alla salute (danno biologico) - Liquidazione a tale titolo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica di un soggetto, che incida negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività, sociali e quelle ricreative (cosiddetto danno alla vita di relazione), in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito rientra nel danno alla salute(cosiddetto danno biologico) e va liquidato, in conseguenza, soltanto a tale titolo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)