Sez. U, Sentenza n. 23729 del 16/11/2007 (Rv. 600143 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Istanza di astensione o ricusazione di alcuni componenti dell'organo - Potere decisorio - Spettanza - Al Consiglio nazionale Forense - Applicazione dell'art. 53 cod. proc. civ. - Sussistenza - Partecipazione del componente ricusato alla decisione - Esclusione - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale, qualora l'incolpato abbia avanzato istanza di ricusazione di alcuni dei componenti dell'organo decidente, la competenza a decidere è del medesimo Consiglio nazionale forense; ai sensi dell'art. 53 cod. proc. civ. è, però, necessario, pena la nullità dell'attività svolta, che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non facciano, comunque, parte i componenti ricusati.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 54, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)