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Sez. U, Sentenza n. 29294 del 15/12/2008 (Rv. 605948 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso per ricusazione - Mancata partecipazione del ricusato al giudizio - Interesse ad impugnare la decisione relativa al giudizio per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a procedimento disciplinare a carico di avvocato.
Stato
decisa il 2008-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605948-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

La parte che abbia ricusato un giudice che per qualunque causa non abbia poi partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, non ha interesse ad impugnare quest'ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, avverso la decisione del C.N.F. sull'impugnazione di una delibera in sede disciplinare del locale Consiglio dell'ordine, con il quale si denunciava il mancato esame dell'istanza di ricusazione di un componente del C.N.F. - per aver costui partecipato come componente di detto Consiglio dell'ordine alla deliberazione impugnata dinanzi allo stesso Consiglio nazionale - asseritamente necessario nonostante il predetto componente non avesse poi fatto parte del collegio giudicante sulla proposta impugnazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 53, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 54, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 55, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)