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Sez. L, Sentenza n. 9717 del 10/05/2005 (Rv. 581074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Termine ex art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 - Presupposto - Sentenza accertante l'illegittimità del licenziamento - Necessità - Applicazione estensiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento individuale, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - per cui il rapporto di lavoro s'intende risolto ove il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità prevista "in sostituzione della reintegrazione" - presuppone l'accertamento con sentenza dell'illegittimità del licenziamento; pertanto, la disposizione non è in alcun modo applicabile all'invito datoriale di riprendere immediatamente servizio, successivo al ricorso giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)