Sez. L, Sentenza n. 4000 del 25/02/2005 (Rv. 579500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Operazione per l'indennità sostitutiva - Previa sentenza accertante l'illegittimità del licenziamento - Necessità - Mancanza - Revoca del licenziamento - Decorrenza del termine ex art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento individuale, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - per cui il rapporto di lavoro si intende risolto ove il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità prevista "in sostituzione della reintegrazione" - presuppone l'accertamento con sentenza della illegittimità del licenziamento. Pertanto, prima della sentenza non sussiste per il lavoratore alcuna facoltà di scelta e, conseguentemente, alcun termine per esercitarla, anche nella ipotesi in cui il licenziamento sia stato revocato dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)