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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34642 del 30/12/2019 (Rv. 656422 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Iva - Società di comodo - Condizioni soggettive e oggettive - Mancato superamento del test di operatività - “Ratio” - Conseguenze - Prova a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656422-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di Iva, nel caso in cui sussistano le condizioni soggettive e oggettive di applicabilità della disciplina relativa alle società di comodo di cui alla l. n. 724 del 1994 in ragione del mancato superamento del c.d. test di operatività, il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria, dimostrando, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 citata, la presenza di quelle oggettive condizioni che hanno impedito il conseguimento dell'ammontare minimo di ricavi, dell'incremento di rimanenze, di proventi e di reddito o non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva, così da consentire la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia, non fosse sufficiente dimostrare che l'inoperatività era dipesa dalla mancata conclusione dell'immobile da utilizzare per lo svolgimento dell'attività, dovendosi altresì provare che il ritardo era stato determinato da ragioni estranee al contribuente e non riconducibili a sua volontà).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)