Sez. 5 - , Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018 (Rv. 647962 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Società di comodo - Art. 30 l. 724 del 1994 - Disciplina - Finalità antielusiva - Attuazione del principio della capacità contributiva - Contemperamento con il diritto di difesa del contribuente - Modalità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli "asset" patrimoniali intestati alla società (cd. "test di operatività dei ricavi"), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)