Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 16/01/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164193 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - CASI DI NULLITÀ ASSOLUTA DI CUI ALL'ART. 226 QUINQUIES COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE: OMESSO DEPOSITO DEI VERBALI E MANCATO AVVISO DELLA DISPOSTA PERIZIA.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - CASI DI NULLITÀ ASSOLUTA DI CUI ALL'ART. 226 QUINQUIES COD. PROC. PEN. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE: OMESSO DEPOSITO DEI VERBALI E MANCATO AVVISO DELLA DISPOSTA PERIZIA.*
In tema di divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche illecite, l'art. 226 quinquies cod. proc. pen. prevede la nullità assoluta solo nel caso di intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa dettate e non anche per quegli Atti che costituiscono adempimenti successivi alle operazioni di intercettazione ritualmente compiute. Pertanto, mentre delle prime non si può tener alcun conto nel processo - e non possono, per ovvie ragioni, essere rinnovate - invece gli adempimenti possono ben essere ripetuti. (nella specie la suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo trattarsi in questa ipotesi di relativa nullità peraltro non tempestivamente dedotta). (Conf mass n 142625; (Conf mass n 155420; (Conf mass n 157436; (Conf mass n 157544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)