Sez. 2, Sentenza n. 10917 del 26/06/1984 Ud. (dep. 11/12/1984) Rv. 166994 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NULLITÀ ASSOLUTE - AMBITO DI APPLICAZIONE: LIMITAZIONE ALLA ACQUISIZIONE DELLA PROVA.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NULLITÀ ASSOLUTE - AMBITO DI APPLICAZIONE: LIMITAZIONE ALLA ACQUISIZIONE DELLA PROVA.*
L'art. 226 quinques cod. proc. pen. sancisce, a pena di nullità assoluta ed insanabile, il divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche solo se queste furono effettuate fuori dai casi consentiti dalla legge (art. 226 bis cod. proc. pen.) o furono eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite (artt. 226 ter e 226 quater commi primo e quarto) con riferimento esclusivo alla fase di acquisizione delle prove e non anche alla fase successiva concernente le formalità da osservare, nel corso dell'istruzione, per portare a conoscenza della difesa l'esito delle predette indagini e per tradurre in verbali le comunicazioni registrate. (V mass n 159021; (V mass n 159019; (V mass n 157544 ed ivi citate; (Conf mass n 164193).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)