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Sez. L, Sentenza n. 5192 del 27/05/1994 (Rv. 486795 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Avanzamento attraverso la procedura dell'accertamento professionale - Applicabilità fino alla stipulazione del contratto collettivo del 1988 - Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Esclusione - Disciplina ex prima parte del primo comma del cit. art. 2103 - Operatività - Portata.
Stato
decisa il 1994-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486795-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni

Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che, per effetto della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato) hanno assunto natura privatistica, l'avanzamento attraverso la procedura dell'accertamento professionale - applicabile, nonostante l'incompatibilità con la disciplina sulla cosidetta promozione automatica ex art. 2103 nuovo testo cod. civ., fino alla stipulazione del contratto collettivo del 1988 - comporta l'applicabilità non dei principi propri del pubblico impiego in tema di attribuzione e revoca di mansioni e qualifiche ma della disciplina dettata dalla prima parte del primo comma dello stesso artt. 2103; la quale norma - nel disporre che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte" - non sancisce né un vero e proprio diritto alle mansioni (avendo il lavoratore l'obbligo e non il diritto di eseguire le prestazioni) né una necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni, ma disciplina i mutamenti del contenuto dell'obbligazione lavorativa, delimitando, a tutela del lavoratore (che può accettare o rifiutare il mutamento in "melius" precedentemente richiesto con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva), lo "ius variandi" del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 10, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)