diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8642 del 12/04/2010 (Rv. 613555 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Pubblico impiego contrattualizzato - Contestazione di fatti comportanti la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso - Natura ontologicamente disciplinare - Garanzie dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613555-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da adeguate contestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)