Sez. L, Sentenza n. 17652 del 13/08/2007 (Rv. 600121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento motivato da condotta colposa o comunque manchevole - Licenziamento ontologicamente disciplinare - Garanzie dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Applicabilità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza le garanzie prescritte benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato).
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)