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Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 25/01/1984 Ud. (dep. 31/03/1984) Rv. 163424 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - OBBLIGO DI PREMUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - GRAVA SU CHI TRASPORTA E SU CHI FA TRASPORTARE.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163424-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - OBBLIGO DI PREMUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - GRAVA SU CHI TRASPORTA E SU CHI FA TRASPORTARE.*

Il d.l. 5 maggio 1957 n. 271, come modificato con la legge 2 luglio 1957 n. 474, mirando alla prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli olii minerali, pone a carico sia di chi trasporta sia di chi fa trasportare olii combustibili l'Obbligo di premunirsi del certificato di provenienza, portandolo sul veicolo o sulla propria persona, in modo da esibirlo a richiesta del personale autorizzato. In tal modo ha inteso evitare che, attraverso uno scambio reciproco di responsabilità o con preventive false dichiarazioni concordate, possa eludersi l'osservanza della norma diretta a consentire un continuo e ininterrotto controllo di ogni movimento della merce, la cui fungibilità fuori del magazzino non ne consente l'ulteriore identificazione e l'accertamento dello avvenuto assolvimento dell'imposta. (Conf mass n 138563).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)