Sez. 3, Sentenza n. 4288 del 15/12/1977 Ud. (dep. 12/04/1978) Rv. 138563 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - OBBLIGO DI PREMUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - GRAVA SU CHI TRASPORTA E SU CHI FA TRASPORTARE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO - OBBLIGO DI PREMUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - GRAVA SU CHI TRASPORTA E SU CHI FA TRASPORTARE.*
Il DL 5 maggio 1957, n 271, conv con modif in legge 2 luglio 1957, n 474 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), agli artt 5 e 15, nel porre a carico sia di chi trasporta sia di chi fa trasportare olii combustibili l'Obbligo di premunirsi del certificato di provenienza, portandolo sul veicolo o sulla propria persona in maniera da esibirlo a richiesta del personale autorizzato, ha inteso evitare che, attraverso uno scambio reciproco di responsabilita, potesse eludersi l'osservanza della norma diretta a consentire il continuo e ininterrotto controllo di ogni movimento della merce, la cui fungibilita fuori del magazzino non ne consentirebbe l'ulteriore identificazione e l'accertamento dell'avvenuto assolvimento dell'imposta.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)