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Sez. 2, Sentenza n. 3731 del 12/08/1977 (Rv. 387399 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OBBLIGHI DI NON FARE - VIOLAZIONE - DISTRUZIONE DELLA COSA - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387399-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OBBLIGHI DI NON FARE - VIOLAZIONE - DISTRUZIONE DELLA COSA - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La norma del secondo comma dell'art 2933, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, restringendo la tutela del diritto soggettivo, nel senso di impedirne l'attuazione in Forma specifica e di trasformarla in diritto all'equivalente pecuniario, pone una limitazione che deve essere posta in riferimento ad un pregiudizio effettivo della compagine nazionale, conseguente alla distruzione della cosa costruita in violazione dell'Obbligo di non fare, cioe in un danno per le parti di produzione e di distribuzione della ricchezza del Paese, e non puo identificarsi col pregiudizio, sostanzialmente personale, come quello derivante dalla riduzione nei limiti prescritti dell'immobile costruito in contravvenzione a divieti forti della legge o della convenzione. (V 2016/68, mass n 334059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)