Sez. 1, Sentenza n. 11082 del 11/06/2004 (Rv. 573549 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Cessazione della sospensione - Omessa ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore - Diritto dell'appaltatore al compenso di cui all'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 prevede, in modo univoco, che il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, decisa dalla P.A., oltre i termini previsti dalla norma medesima, postula il perdurare del rapporto contrattuale per volontà dell'amministrazione, la quale, pertanto, ove intenda tener ferma la sospensione per ragioni di pubblico interesse e, contemporaneamente, mantenere vincolato l'appaltatore (che non abbia esercitato la facoltà di recesso) al rapporto contrattuale, entrato in fase di quiescenza, dovrà rivalerlo degli indicati oneri.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)