Sez. 5, Sentenza n. 12817 del 27/09/2000 (Rv. 540553 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore venale - Determinazione - Riferimento alla consistenza patrimoniale delle società - Debiti verso i soci discendenti dalla loro partecipazione alla società - Incidenza sulla consistenza patrimoniale della stessa - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle successioni, qualora nell'asse ereditario siano comprese azioni non quotate in borsa, il loro valore venale deve essere determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, la cui consistenza è influenzata negativamente dalla presenza di obbligazioni verso terzi o da obbligazioni verso i soci, che derivino da rapporti distinti da quello sociale (come ad es. da operazioni di finanziamento, prestazioni lavorative), ma non anche dai debiti verso i soci di tipo "fisiologico", quelli cioè discendenti dalla loro partecipazione alla società (art. 2350 cod. civ.), i quali esprimono proprio il valore di ciascun "pacchetto" azionario, e, nel loro complesso, il valore della società medesima.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)