diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7117 del 09/05/2003 (Rv. 562821 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Azioni non quotate in borsa né trattate al mercato ristretto - Valore reale - Determinazione - Secondo la disciplina di cui all'art. 22 d.P.R. n. 637 del 1972 - Criteri.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562821-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in caso di trasferimento a causa di morte della proprietà di azioni non quotate in borsa né trattate al mercato ristretto, il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, quale risulta dal bilancio, i cui dati possono essere peraltro adeguati dall'Ufficio al loro valore effettivo, attesa la discordanza tra i criteri civilistici, ispirati a considerazioni di carattere prudenziale (tanto più quando la società sia un istituto di credito), di iscrizione delle singole poste contabili all'attivo o al passivo del bilancio sociale, ed il valore economico reale, attualizzato, delle poste stesse, per il quale occorre tenere conto anche della rivalutazione degli immobili e degli impianti, nonché dell'avviamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)