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Sez. 1, Sentenza n. 3307 del 20/04/1990 (Rv. 466759 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPEVOLEZZA DEI GENITORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466759-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPEVOLEZZA DEI GENITORI - IRRILEVANZA.*

Ai fini della dichiarazione di adottabilità, lo stato di abbandono del minore deve essere valutato nella sua obiettività, prescindendo da qualsiasi elemento di volontarietà o di colpevolezza dei genitori, salvo che non si tratti di abbandono temporaneo per impedimento transitorio. Non è pertanto sufficiente ad escludere detta condizione la mera volontà del genitore di non abbandonare il figlio, ove nella realtà manchi la minima assistenza idonea a garantire al minore il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita. (Conf 4723/87, mass n 453369).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)