Sez. 1, Sentenza n. 4723 del 27/05/1987 (Rv. 453369 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - VOLONTARIETÀ E COLPEVOLEZZA DEI GENITORI NATURALI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - VOLONTARIETÀ E COLPEVOLEZZA DEI GENITORI NATURALI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai fini della dichiarazione di adottabilità, lo stato di abbandono del minore deve essere valutato nella sua obiettività, prescindendo da qualsiasi elemento di volontarietà e colpevolezza dei genitori naturali, salvo che non si tratti di abbandono temporaneo per impedimento transitorio. (V 2598/83, mass n 427471; (V 2641/82, mass n 420508; (V 3035/80, mass n 406797).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)