Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 (Rv. 634482 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Nella residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento del destinatario in altra residenza o domicilio - Conoscenza da parte del notificante - Nullità della notificazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)