Sez. 5, Sentenza n. 7549 del 15/05/2003 (Rv. 563116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Validità - Condizioni - Mero allontanamento, anche prolungato, del destinatario dall'abitazione o sede - Rilevanza - Esclusione - Eventuale trasferimento - Obbligo dell'ufficiale giudiziario di effettuare ricerche - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. è legittimamente eseguita quando non vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento del destinatario dell'atto in altro luogo sconosciuto, ossia dell'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede), mentre resta irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario stesso da detto luogo; né, in assenza di specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento, l'ufficiale giudiziario è tenuto, in caso di irreperibilità del destinatario, a svolgere ricerche per appurarne l'eventuale trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)