Sez. L, Sentenza n. 6432 del 06/05/2002 (Rv. 554121 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE | Obbligo del giudice di motivare il proprio dissenso rispetto alle osservazioni contenute nella consulenza di parte - Sussistenza - Esclusione - Esposizione in motivazione di considerazioni incompatibili con le conclusioni della consulenza di parte - Sufficienza - Obbligo di rinnovo della consulenza d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo - Necessità - Esclusione - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)