Sez. 1, Sentenza n. 4373 del 28/06/1988 (Rv. 459359 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DELL'ALTRO CONIUGE E DEL FIGLIO MINORE ALLO STESSO AFFIDATO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DELL'ALTRO CONIUGE E DEL FIGLIO MINORE ALLO STESSO AFFIDATO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*
Il raggiungimento della maggiore età, da parte del figlio affidato ad uno dei coniugi separati, non giustifica di per sè la riduzione dell'assegno, che sia globalmente liquidato a carico dell'altro coniuge per sopperire alle esigenze del figlio medesimo e di detto affidatario, occorrendo a tal fine che il debitore deduca e dimostri la ricorrenza di situazioni idonee ad escludere la persistenza dell'Obbligo di mantenimento verso la prole maggiorenne (convivenza in altro nucleo familiare o comunitario, capacità di autonomo sostentamento mediante attività lavorativa, mancato espletamento per colpa di attività lavorativa, ecc.). (V 2372/85, mass n 440230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)