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Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 10/04/1985 (Rv. 440230 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DELL'ALTRO CONIUGE E DEL FIGLIO MINORE ALLO STESSO AFFIDATO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440230-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DELL'ALTRO CONIUGE E DEL FIGLIO MINORE ALLO STESSO AFFIDATO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*

In tema di separazione personale, l'assegno, che venga cumulativamente fissato a carico di un coniuge per sopperire alle esigenze dell'altro coniuge e del figlio minore a quest'ultimo affidato, non può essere ridotto per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di detto figlio, occorrendo che il debitore deduca e dimostri la ricorrenza di una delle situazioni che escludono il persistere dell'Obbligo di mantenimento della prole dopo la maggiore età (capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari, colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorative, ecc.). (V 5874/81, mass n 416619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)