Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 20/11/2009 (Rv. 610180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Difensori in cassazione con elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte - Termine fissato per l'integrazione del contraddittorio - Decorrenza della data di comunicazione della relativa ordinanza mediante deposito in cancelleria - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, nel caso in cui i difensori delle parti abbiano eletto domicilio presso la cancelleria della Corte medesima, decorre dalla data di comunicazione della relativa ordinanza mediante deposito nella cancelleria della Corte, e non dalla data di recapito dell'ordinanza stessa a mezzo posta a cura della cancelleria, perché l'invio di copie degli atti mediante lettera raccomandata con tassa a carico degli avvocati non residenti a Roma, che, al momento del deposito del ricorso o del controricorso, ne facciano richiesta, ha funzione meramente informativa e riguarda soltanto l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza e non anche la comunicazione della detta ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)