Sez. 1, Sentenza n. 6580 del 07/07/1998 (Rv. 516991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Difensori in cassazione con elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte o trasferiti in altra sede senza informare la cancelleria - Termine fissato per l'integrazione del contraddittorio - Decorrenza - Dalla data di comunicazione della relativa ordinanza mediante deposito in cancelleria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, nel caso in cui i difensori delle parti abbiano eletto domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione o si siano trasferiti dalla sede in precedenza indicata, senza la relativa informazione alla cancelleria, decorre dalla data di comunicazione della relativa ordinanza mediante deposito nella cancelleria della Corte, e non dalla data di recapito dell'ordinanza stessa a mezzo posta a cura della cancelleria, perché l'invio di copie degli atti mediante lettera raccomandata con tassa a carico degli avvocati non residenti a Roma, che, al momento del deposito del ricorso o del controricorso ne facciano richiesta, ha funzione meramente informativa e riguarda soltanto l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza e non anche la comunicazione della detta ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)