Sez. 3, Sentenza n. 12689 del 18/12/1998 (Rv. 521775 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Condanna alle spese in favore di un terzo chiamato in causa - Ammissibilità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole di procedura che il giudice deve osservare anche nel caso di pronuncia secondo equità. (Nella specie: decisione del Conciliatore ex art. 113 cod. proc. civ. prima della modifica di cui all'art. 21 legge 21 novembre 1991 n. 374). Ne consegue che, sebbene le spese del giudizio a favore della parte chiamata in causa possano essere poste a carico della parte soccombente che, pur non avendo proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, ne abbia provocato la chiamata in giudizio, tuttavia la condanna deve essere sorretta da valida motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)