Sez. 3, Sentenza n. 19181 del 15/12/2003 (Rv. 568921 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Del chiamato in garanzia - Incidenza delle spese sulla parte provocante la chiamata in giudizio e rimasta soccombente.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
La liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata, a nulla rilevando la mancanza di una istanza di condanna in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)