Sez. L, Sentenza n. 2513 del 01/03/1993 (Rv. 481183 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Aggravamento | Infermità sopravvenuta - Obbligo di valutazione del giudice - Disciplina anteriore alla legge n. 222 del 1984 - Inefficacia di nuovo ricorso amministrativo nella pendenza delle fasi di merito del giudizio instaurato dopo il rigetto di precedente ricorso - Limiti - Apertura di un nuovo procedimento da parte dell'Istituto nonostante detta inefficacia - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Aggravamento
In tema di pensione d'invalidità, nella disciplina previgente alla Legge 12 giugno 1984, n. 222 (il cui art. 2 espressamente vieta la presentazione di ulteriori domande in sede amministrativa fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato), il principio posto dall'all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. sull'obbligo del giudice di valutare le infermità sopravvenute, determina l'inefficacia della nuova richiesta in sede amministrativa, ove sia presentata dall'assicurato quando il giudizio, instaurato dopo il rigetto di precedente istanza, sia ancora pendente in una fase di merito (pure d'appello o di rinvio) comportante il suddetto obbligo; peraltro, qualora l'istituto, nonostante tale inefficacia, dia corso ad un nuovo procedimento, la circostanza che questo si concluda dopo la definizione del precedente giudizio con sentenza passata in giudicato rende improponibile la domanda solo per quanto attiene all'accertamento dello stato invalidante per il periodo di tempo fino al giudicato formatosi nel primo giudizio. La domanda è invece proponibile in relazione al periodo successivo, per il quale il giudice di merito può accertare la sussistenza o meno di uno stato invalidante e, in caso positivo, emettere i conseguenziali provvedimenti di condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)