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Sez. L, Sentenza n. 5034 del 08/04/2002 (Rv. 553595 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Elementi costitutivi - Istanza e relative allegazioni strumentali - Valutazione di entrambi gli elementi ai fini della pronuncia su "tutta" la domanda - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553595-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

La domanda giudiziale consta dell'aggregazione di due elementi, costituiti rispettivamente dell'"istanza", ossia l'indicazione di ciò che si chiede per la soddisfazione dell'interesse di cui si invoca la protezione, e dall'"affermazione", ossia l'allegazione strumentale dei motivi che sostengono la pretesa, dovendosi pertanto ritenere che non vi sia stata pronuncia su tutta la domanda quando il giudice si sia pronunciato non valutando la medesima intesa come insieme di due suddetti elementi, bensì tenendo conto esclusivamente dell'allegazione strumentale. (Nella specie, essendo stata proposta nei confronti del Ministro degli Interni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità - allegando l'accertamento amministrativo in ordine all'entità della medesima, nonché la condanna del suddetto Ministero all'erogazione della prevista prestazione, il giudice di merito l'aveva dichiarata inammissibile, rilevando che la pretesa di una statuizione formale sulla base dell'accertamento positivo in sede amministrativa si colloca fuori dell'ambito della funzione giurisdizionale, appartenendo al giudice, in materia, un sindacato sul rapporto e non sulla legittimità degli atti del preventivo procedimento amministrativo, con conseguente potere - dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza delle condizioni di legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione; la Corte ha cassato la suddetta sentenza rilevando che il richiamo all'accertamento amministrativo configurava nella specie un'allegazione strumentale che, dovendo essere valutata unitamente alla "istanza" di condanna dell'Amministrazione, non poteva assumere alcuna portata negativa dei poteri giudiziali di accertamento incidentale dello stato invalidante).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)