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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021 (Rv. 661730 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte debitrice – Apprezzamento del giudice di merito – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661730-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di rinvenire, nella formulazione di un'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto al credito azionato, l'ammissione implicita, da parte del debitore, della mancata estinzione dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)