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Sez. 2, Sentenza n. 22118 del 16/10/2006 (Rv. 592615 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito - Apprezzamento a cura del giudice di merito - Necessità - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592615-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 cod. civ., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)